• case3.jpg















 

 

 

Case History

 

 

L’esperienza professionale maturata nel corso degli anni, la formazione continua e un aggiornamento costante sugli orientamenti giurisprudenziali e le novità normative, in perenne evoluzione, assicurano al Cliente un’offerta di servizi legali “a tutto tondo”, mantenendo intatta l’elevata qualità delle prestazioni svolte: alcuni esempi…

IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE COME MANIFESTAZIONE DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO SUL PIANO PROBATORIO.


Lo Studio ha recentemente ottenuto un successo dinanzi alla Tribunale di Milano. Il Giudice, nel respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, ha ripercorso in modo analitico e completo l’evoluzione della nozione del principio di non contestazione sancito dall’art. 115 c.p.c. L’art. 45, comma 14, della l. n. 69/2009 ha da ultimo modificato il testo del comma 1 dell’art. 115 c.p.c., disponendo che il giudice debba fondare la propria decisione non solo sulle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, ma anche sui fatti “non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In tal modo il legislatore – recependo l’interpretazione della prevalente giurisprudenza formatasi in tema di artt. 416 e 167 c.p.c. – ha espressamente riconosciuto il principio di non contestazione come regola generale di giudizio nel processo civile, configurandolo come manifestazione del principio dispositivo sul piano probatorio. Pertanto, ove la controversia riguardi diritti disponibili, i fatti allegati da una parte e non contestati dall’altra (che sia costituita in giudizio) non hanno bisogno di essere provati.
Per effetto delle ultime modifiche la non contestazione produce ormai il medesimo effetto processuale dell’ammissione, ossia la “relevatio ab onere probandi” in favore della parte che ha allegato il fatto.
In sostanza, il nuovo testo dell’art. 115 c.p.c. impone alla parte costituita l’onere di contestare specificatamente i fatti ex adverso dedotti. .

CONTRATTO DI AGENZIA E AZIONE DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO: L’ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL’INDEBITO IMPLICA LA PROVA DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ESEGUITA.


Lo Studio ha recentemente ottenuto un importante successo dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Forlì, all’esito di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in favore della propria Cliente, con cui si richiedeva a controparte, ex agente di commercio, la restituzione di un importo a titolo di acconti provvigionali corrisposti ma non maturati.
Il Giudice, nel respingere l’opposizione avversaria, ha affrontato il tema dell’onere della prova nell’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui: “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Cass., S.U. 4.8.2010, n. 18046), prova che nel caso di specie non è stata fornita, non avendo l’opponente dato alcuna “indicazione specifica degli elementi costitutivi del diritto al pagamento (e quindi al trattenimento) delle provvigioni di cui l’opposta chiede la restituzione”.

IL RUOLO DEL TESTE: RIPORTARE “CIRCOSTANZE ANALITICHE E DEFINITE QUANTO A TEMPI, LUOGHI, PERSONE COINVOLTE NEI FATTI RIFERITI”


Lo Studio ha ottenuto un successo all’esito di un giudizio avanti al Tribunale di Milano, nel cui ambito ha ottenuto il rigetto delle istanze probatorie avversarie.

La pronuncia in questione, nelle motivazioni, offre un chiarimento sul mezzo di prova testimoniale.

Nel caso di specie, giudice, su richiesta della difesa opponente, ha bollato come inammissibili i capitoli di prova avversari, che demandavano al teste un “giudizio sintetico di fatto riservato al decidente”; in particolare, il giudice ha sottolineato che ai fini l’ammissibilità della prova testimoniale, il teste debba essere chiamato a riportare esclusivamente “circostanze analitiche e definite quanto a tempi, luoghi, persone coinvolte nei fatti riferiti”.

AL CESSIONARIO CHE ACQUISTA I CREDITI DAL FALLIMENTO SPETTA LA STESSA TUTELA DELLA MASSA DEI CREDITORI


Lo Studio ha recentemente ottenuto una vittoria presso il foro di Milano nell’ambito della opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una cliente che ha acquistato i propri crediti da un Fallimento.

Di particolare importanza risulta quanto deciso in merito a delle quietanze di pagamento, prodotte dall’opponente, non aventi data certa. A tal proposito il giudice ha ritenuto che, per la valutazione della data delle dichiarazioni di pagamento, non trovasse applicazione il comma 1 dell’art.2704 cc, ma il comma 3, e dunque l’assoggettamento della data della quietanza alla sua prudente valutazione.

Pertanto il giudice ha ritenuto “più prudente agganciarsi alla disciplina fallimentare, in particolare, all’art. 45 l.fall.” sottolineando che il creditore cessionario ex art. 1260 c.c. di un “si avvantaggia indubbiamente del regime giuridico di tutela della massa dei creditori, surrogandosi alla posizione assunta dalla curatela”, con la conseguenza che l’onere di comprovare la data del pagamento ante fallimento spetta al debitore.

L’IRRITUALITA’ DELL’ECCEZIONE DI INCOMPETENZA: LA MANCATA CONTESTAZIONE DI COMPETENZA CON RIFERIMENTO A TUTTI I FORI ASTRATTAMENTE APPLICABILI RENDE L’ECCEZIONE INAMMISSIBILE


Lo Studio ha ottenuto il respingimento della richiesta di sospensione dell’esecutorietà di un decreto ingiuntivo opposto dalla controparte. Uno spunto particolarmente interessante del caso di specie riguarda il tema dell’eccezione di incompetenza territoriale. Nell’ordinanza in questione, il Tribunale di Milano dichiarava l’irritualità dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte perché, oltre che infondata, incompleta, non avendo l’opponente contestato la competenza con riferimento a tutti i fori applicabili.

Quanto deciso riprende un importante principio, espresso nell’ordinanza n.21941/2018, pronunciata dalla Cassazione Civile, sez. VI. Il vaglio dell’eccezione di competenza territoriale ne presuppone l’ammissibilità che, a propria volta, ne presuppone la completezza. Perché possa ritenersi completa tale eccezione, si richiede che la parte che la solleva non si limiti a contestare la competenza del Giudice adito dall’attore, ma presenti una contestazione in riferimento a tutti i fori astrattamente applicabili, in quanto requisito di ammissibilità. L’eventuale incompletezza dell’eccezione può essere rilevata anche d’ufficio dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza e determina che l’eccezione stessa sia da considerare non proposta e che il giudice adito veda il conseguente radicamento della propria competenza.

CONTRATTO DI AGENZIA: GLI ANTICIPI PROVVIGIONALI NON MATURATI COSTITUISCONO UN’IPOTESI DI INDEBITO OGGETTIVO EX ART. 2033 C.C., CUI SI APPLICA LA PRESCRIZIONE DECENNALE. LA FUNZIONE E RILEVANZA DEGLI ESTRATTI CONTO.


Lo Studio ha ottenuto una importante vittoria assistendo, nell’accertamento del proprio credito, una Cliente che, in qualità di cessionaria del credito di una società preponente, era creditrice nei confronti di un agente di commercio di un importo a titolo di anticipi provvigionali corrisposti ma non maturati.

Il Giudice, all’esito di una causa prettamente documentale, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, in quanto, preliminarmente ha confermato l’orientamento secondo cui il termine di prescrizione per il recupero degli anticipi provvigionali è di dieci anni e non di cinque, trattandosi di un’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e, nel merito, ha attribuito pieno valore probatorio agli estratti conto provvigionali che, nel rapporto di agenzia, assumono una rilevante importanza “al fine di fornire informazioni utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza”.

VITTORIA IN APPELLO CONTRO UNA DELLE MAGGIORI SOCIETA’ DI TELEFONIA: UN SUCCESSO “DALLA A ALLA Z”


Lo Studio ha assistito vittoriosamente, avanti alla Corte d’Appello di Milano, una società attiva nel real estate e nell’intermediazione immobiliare in un contenzioso durato diversi anni (ed iniziato con il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al CORECOM), contro una nota Società di Telefonia, avente ad oggetto l’inadempimento contrattuale di quest’ultima (ed in particolare i disservizi causati dagli interventi tecnici effettuati dalla stessa sulle linee telefoniche della Cliente).

La Corte d’Appello di Milano, facendo proprie le argomentazioni difensive a base dell’impugnazione, ha integralmente riformato la pronuncia di primo grado, accertando l’inadempimento della compagnia telefonica e riconoscendo alla Cliente - fra gli altri - anche il danno reputazionale per l’esatto importo richiesto dall’appellante.

     

PRELIMINARE DI CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA INADEMPIUTO: TRA CAUTELARE, RECLAMO, ARBITRATO E APPELLO “LA NOSTRA CLIENTE HA SEMPRE RAGIONE”


Lo Studio ha assistito con successo una società Cliente in una complicata vicenda, nell’ambito di un contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda inadempiuto.

La questione, che verteva sulla legittimità del recesso operato dalla Cliente cedente e la trattenuta di una caparra confirmatoria di importo assai rilevante, si è sviluppato attraverso un ricorso per sequestro conservativo spiccato contro la Cliente avanti al Tribunale di Monza, che ha rigettato l’iniziativa cautelare; un reclamo opposto dalla società promittente cessionaria, anch’esso respinto dal Collegio; un arbitrato rituale, all’esito del quale il Collegio, dopo un articolato excursus su i) il divieto di cd “sentenze a sorpresa” ex art. 101 c.p.c.; ii) essenzialità del termine; iii) interpretazione dell’art. 2112 c.c. sui rapporti di lavoro che proseguono ex lege; iv) art. 2558 c.c., rigettava le richieste dell’avversaria e dichiarava la legittimità del recesso dal contratto con diritto al trattenimento della caparra incassata (non senza una davvero inusuale “dissent opinion” in calce al lodo, ad opera dell’arbitro di parte attrice).
Esito favorevole alla Cliente è stato del pari raggiunto anche nel giudizio di appello proposto da controparte avverso il lodo arbitrale di cui sopra, nel quale la Corte d’Appello di Milano ha condiviso l’impostazione difensiva dell’appellata in merito alla inammissibilità della domanda di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, I comma, nn. 9-10-12 c.p.c., nonché alla infondatezza delle doglianze avversarie in tema di nullità della caparra per iniquità, rigettando così in toto l’impugnazione. 

     

RILEVANTE SUCCESSO CONTRO IL PRINCIPALE ISTITUTO DI CREDITO ITALIANO PER NOTULE IMPAGATE, A TITOLO DI COMPENSI PROFESSIONALI


Studio ha ottenuto un importante successo in favore di un Notaio di lungo corso, nel contenzioso contro il più grande Istituto di Credito italiano, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto provvisoriamente esecutivo in favore del professionista per il pagamento di propri compensi relativi ad un mutuo ipotecario.
Il Giudice ha respinto l’opposizione della Banca, sposando in ogni suo punto la difesa approntata nell’interesse del Notaio, in particolare rigettando (le varie questioni preliminari sollevate e segnatamente) l’eccezione di prescrizione presuntiva.
La pronuncia in favore del Cliente (incipit di una serie, ma la prima ed unica avverso un Istituto di Credito) ha consentito di concludere con la medesima Banca una transazione avente ad oggetto molteplici notule insolute per un totale ammontare considerevole.

     

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONTESTARE TARDIVAMENTE LE FATTURE PAGATE E’ “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”


Lo Studio ha prestato con successo consulenza legale in favore di una Cliente contro una nota società che svolge attività di Servicer in favore di banche ed istituzioni finanziarie, divenuta nelle more anch’essa Banca, in una annosa vicenda riguardante l’interpretazione di un contratto di prestazione di servizi.
Il Giudice, all’esito di una richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c. (respinta), nonché di due giudizi riuniti - uno di accertamento negativo del credito e l’altro di opposizione a decreto ingiuntivo - ha condannato la debitrice al pagamento dei compensi dovuti in forza del suddetto contratto.
La pronuncia, favorevole alla Cliente, ha totalmente accolto la difesa della creditrice e le sue argomentazioni, permettendo tra l’altro di consolidare principi giuridici quali il divieto di “venire contra factum proprium”, l’onere della prova nella ripetizione dell’indebito e l’azione di rendiconto.
La Società Cliente è riuscita peraltro ad ottenere finalmente una pronuncia che attribuisce al pagamento un valore negoziale di accertamento del credito, insuscettibile di successive istanze ripetitorie.

     

ATTO ISTITUTIVO DI TRUST: NEPPURE IL GUARDIANO E’ ESENTATO DAL CORRISPONDERE IL COMPENSO AL NOTAIO ROGANTE


Lo Studio ha difeso con successo un Notaio milanese in un giudizio che lo vedeva contrapposto ad un soggetto che aveva partecipato alla stipula di un atto istitutivo di trust in qualità di «guardiano» e che, in tale sua veste, si riteneva esentato dal versare i compensi dovuti al professionista per l’attività da questi resa.
La pronuncia, favorevole al Cliente, ha totalmente accolto la difesa del creditore e le sue argomentazioni, aderendo alla teoria secondo la quale il «guardiano» deve essere considerato a tutti gli effetti «parte» degli atti istitutivi di trust, con la conseguenza che deve versare i compensi al professionista in solido con gli altri soggetti del trust (disponente e trustee).

     

 

 

 

 

© 2023 Studio Magrì & Magrì