2020

 










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  Newsletter 2020

 

 

                                                                      

 

 

  

 

 

Ottobre 2020

Il principio di tipicità degli atti da iscriversi nel Registro delle Imprese.


Il Tribunale di Vicenza con decreto del 30 ottobre 2019 ha rigettato il ricorso proposto avverso il decreto del Giudice del Registro delle Imprese che aveva negato l’iscrizione nel predetto registro di un atto di citazione in giudizio per azione revocatoria ai sensi dell’art 2901 c.c. sulle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata stabilendo che : “non è iscrivibile nel Registro delle imprese la domanda giudiziale volta all’ottenimento della revocatoria ex art. 2901 c.c. di atto di trasferimento di quote di partecipazione, non rinvenendosi disposizione normativa alcuna che lo preveda, non trovando applicazione, nel caso di specie, il principio di completezza delle iscrizioni e, in ogni caso, non essendo idonea l’iscrizione richiesta ad escludere la buona fede dei terzi successivamente acquirenti (avendo, peraltro, a disposizione il reclamante altri strumenti giuridici di tutela)”.
In ossequio al principio di tipicità degli atti e fatti che debbano essere iscritti al Registro delle Imprese, il Tribunale di Vicenza ritiene dunque che la domanda giudiziale relativa all’azione revocatoria non possa essere oggetto di iscrizione in quanto atto non tipico da un lato, ed escludendo, dall’altro, la rilevanza del principio di completezza delle iscrizioni, poiché l’effetto tipico dell’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. è quello di rendere inefficace l’atto dispositivo revocato nei soli confronti del creditore procedente, senza incidere sulla titolarità del bene oggetto dell’atto dispositivo (e quindi senza incidere sulla composizione societaria).

Tribunale di Vicenza, 30 ottobre 2019

Ottobre 2020

L’obbligo di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il recente orientamento di legittimità lo pone a carico dell’opposto.


Con la Sent. delle SS UU n. 19596/2020 la Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo debba ricadere sul creditore opposto e non sull’opponente. La pronuncia in esame ha un evidente risvolto pratico, stante l’elevatissimo contenzioso che origina a seguito della promozione di giudizi monitori. Il contrasto giurisprudenziale trova fondamento nello stesso art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, il quale sancisce l’obbligo di accedere alla mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in specifiche materie, senza però specificare su chi dei due soggetti (opposto o opponente) deve gravare l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione. Per anni la Corte di Cassazione si è pronunciata in senso contrario ponendo l’onere di cui sopra a carico dell’opponente in quanto parte interessata all'instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione.
Con questa la recentissima pronuncia, i giudici della Suprema Corte hanno posto fine al dibattito giurisprudenziale, stabilendo che "l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Ottobre 2020

Domicilio digitale: il “Decreto Semplificazioni” (DL 76/2020) e il nuovo regime sanzionatorio per imprese e professionisti privi di pec.


L’art. 37 del DL 76/2020, in vigore dal 1 ottobre 2020, ha introdotto uno specifico regime sanzionatorio per le imprese e per i professionisti che non hanno comunicato la loro Pec, quale strumento di domiciliazione digitale, al Registro Imprese o ai propri Ordini professionali di appartenenza.
In particolare, per le società sono previste sanzioni amministrative comprese tra un minimo di 206,00 Euro ed un massimo di 2.064,00 Euro (il doppio di quanto previsto dall’art. 2630 c.c. per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi), mentre per le imprese individuali le sanzioni variano da 30,00 a 1.548,00 Euro. In aggiunta alle sanzioni è previsto che il Registro Imprese assegni d’ufficio “un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale…”.
Per i professionisti, invece, non sono previste sanzioni pecuniarie, ma l’ordine può diffidare il professionista ad adempiere entro 30 giorni e, in caso di mancata ottemperanza, applicare la sanzione della sospensione del professionista dal relativo Collegio o Ordine di appartenenza fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Agosto 2020

Le Sezioni Unite sull’inammissibilità della prova testimoniale nei contratti richiedenti la forma scritta ad probationem.


Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 16723 del 5 agosto 2020 hanno enunciato un principio di diritto che costituisce l’approdo ermeneutico di una interpretazione storica, sistematica e funzionalmente orientata delle disposizioni del codice civile sulle limitazioni della prova testimoniale nei contratti.
Con la pronuncia in esame è stato statuito che l’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell’art. 2725, comma 1, c.c., essendo inerente alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l’eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall’art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.

pdfCassazione, Sezioni Unite, 5 agosto 2020 n. 16723

Luglio 2020

Si esclude l’inadempimento per la parte che non si presenta al rogito a causa del divieto di spostamento tra regioni dettato dal DPCM 17 maggio 2020.


Il Tribunale di Verona, con decreto 8 luglio 2020, ha qualificato come “norma di portata generale”, tale da disciplinare anche le obbligazioni di carattere pecuniario, quella contenuta nell’articolo 91 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27), ove si dispone che «il rispetto delle misure di contenimento … è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti» stabilendo che il divieto di trasferimento extra regione previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ha valenza di factum principis attribuendo a tale previsione carattere di esimente da responsabilità da inadempimento per il debitore.
Nel caso specifico il Tribunale di Verona, nel rigettare il ricorso per decreto ingiuntivo richiesto dal promissario venditore per non essersi concluso il contratto definitivo entro il termine essenziale a causa dell’inadempimento del promissario acquirente per non essersi presentato innanzi al Notaio, ha escluso, nel rispetto della disciplina emergenziale, l’esistenza di un inadempimento imputabile al resistente, così esprimendosi:«… non può considerarsi inadempiente alla sopra citata clausola del contratto preliminare atteso che l’inosservanza del termine fissato per la stipula del definitivo è stata determinata dalla necessità per uno dei promittenti venditori di osservare le misure di contenimento della diffusione del virus».

Tribunale di Verona, 8 luglio 2020

Maggio 2020

E’ pignorabile il veicolo che l’ufficiale giudiziario trova nella disponibilità del debitore esecutato, anche se al PRA risulti un differente proprietario: per i beni mobili registrati opera il principio “possesso vale titolo”.


La Cassazione con l’ordinanza 17 ottobre 2019 n.26327 conferma il principio secondo cui la trascrizione dell’atto di vendita del veicolo al PRA non rappresenta requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non avendo essa valore costitutivo, bensì configura uno strumento legale di pubblicità e di tutela, preordinato a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dallo stesso alienante, i quali vantino diritti sul medesimo bene.
Viene quindi ribadito che gli autoveicoli possono essere validamente alienati attraverso la mera forma verbale consensuale, di cui può essere fornita prova con ogni mezzo (Cass. 29 novembre 1986 n. 7070). Ove un veicolo sia rinvenuto dall’ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato, come per tutti i beni mobili non registrati, anche per le auto opera il principio “possesso vale titolo”.
Il terzo soggetto che asserisce di essere proprietario del veicolo deve fornire la prova non solo di averlo acquistato, bensì pure della circostanza che il debitore ne abbia conseguito il possesso per un titolo differente dal trasferimento della proprietà attraverso traditio.

pdfCassazione 17 ottobre 2019 n. 26327

Maggio 2020

Derivati e swap: le sezioni unite si pronunciano


   Con ordinanza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, n. 493/2019 le Sezioni Unite del supremo consesso giurisdizionale erano state chiamate ad esprimersi sulla natura dello strumento finanziario swap – e, in particolare, sulla sua attitudine a qualificarsi come un’operazione di indebitamento per l’ente locale, funzionale a finanziare iniziative di investimento.
   Con la sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020 le Sezioni Unite hanno affrontato sia in termini generali la natura e la validità dei contratti derivati interest rate swap e sia la questione della nullità in relazione alle autorizzazioni necessarie per stipulare un contratto derivato interest rate swap da parte di Enti Pubblici e Comuni italiani statuendo che tale autorizzazione deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i), TUEL di cui al D.lgs. n. 267/2000 e subordinando la possibilità per gli enti locali di concludere contratti derivati alla “precisa misurabilità dell’oggetto contrattuale”.
    A tal fine, la Banca deve comunicare il valore corrente di mercato, gli scenari probabilistici e i costi impliciti del contratto, così che l’ente pubblico possa valutare “ogni aspetto di aleatorietà del rapporto” evitando “variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio”.

Cassazione, Sezioni Unite, 12 maggio 2020, n. 8770

Aprile 2020

Fondo patrimoniale ed esecuzione sui beni: il limite dei “bisogni della famiglia”


Con ordinanza n. 8201/2020 del 27 aprile 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del fondo patrimoniale, prendendo posizione sul concetto di “bisogni della famiglia” di cui all’art. 170 cod. civ. e sulla limitazione dell’esecuzione dei crediti sui beni costituiti nel fondo.
La Corte, partendo dalla considerazione per cui il principale effetto giuridico della costituzione del fondo è rappresentato dalla impignorabilità dei beni in esso ricompresi, non aggredibili da un’azione esecutiva dei creditori se non quando il debito sia stato contratto per soddisfare le esigenze familiari, chiarisce la nozione centrale di “bisogni della famiglia”, statuendo che “se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 cod. civ. la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale”.
Anche le esigenze familiari “indirette” sono dunque idonee, secondo la Corte, ad escludere la pignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, rimanendo escluse, pertanto, le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. Nel caso di specie, il debito, derivante da finanziamento oggetto di fideiussione, per l’acquisto di beni strumentali all’attività imprenditoriale, è stato invece ritenuto dalla Corte riferibile esclusivamente agli interessi del soggetto garantito, e qualificato dunque estraneo ai bisogni della famiglia del garante, con conseguente impignorabilità del bene costituito nel fondo.

pdfCassazione (ordinanza) del 27 aprile 2020, n. 8201

Febbraio 2020

L’estinzione del procedimento esecutivo presso terzi non travolge il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato.


     Nel respingere l’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento dell’obbligo del terzo, sollevata dalla parte debitrice per intervenuta estinzione del giudizio esecutivo, con la sentenza n. 1823/2020 il Tribunale di Milano ha chiarito che l’intervenuta estinzione del processo esecutivo presso terzi dichiarata nel corso del giudizio instaurato ex art. 549 c.p.c., non travolge automaticamente quest’ultimo, dotato di autonoma struttura, e volto “esclusivamente ad accertare il rapporto esistente tra il debitore e il terzo”, risultando invece estranee al detto procedimento “tutte le altre questioni relative al diritto del creditore esecutante, alla posizione dello stesso nell’ambito del rapporto esecutivo, ovvero all’invalidità del pignoramento”.
Se ne ricava, conseguentemente, la completa ininfluenza dell’intervenuta estinzione del procedimento esecutivo dedotta dal debitore nel giudizio ex art. 549 c.p.c., dovendo la stessa essere fatta valere nell’ambito del processo esecutivo con opposizione all’esecuzione, contestando il diritto della parte istante di procedere al pignoramento.

Febbraio 2020

Le spese di esecuzione ricomprendono le imposte di registro: la Cassazione si esprime in tema di espropriazione di crediti presso terzi


     Nella significativa ordinanza n. 3720 del 14 febbraio del 2020, la Cassazione Civile ha chiarito che viene meno l’interesse del creditore procedente ad ottenere un titolo esecutivo ad hoc per le spese di registro, dal momento che tale interesse è stato già soddisfatto se il giudice dell’esecuzione - nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi - pronuncia l’ordinanza di assegnazione che espressamente addebita all’esecutato i crediti sulla cui base si è instaurato il processo, le spese di precetto ed esecuzione e le spese di registrazione dell’ordinanza stessa.
    Quanto sopra, si spiega alla luce della considerazione che le spese di registrazione sono già comprese nelle spese di esecuzione liquidate al creditore ai sensi dell’art.95 c.p.c.; pertanto, in sede di escussione del terzo, il relativo importo può essere preteso nei limiti della capienza del credito assegnato. In particolare, tale principio di diritto è espressamente statuito dalla pronuncia, laddove afferma che “il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore”.

Gennaio 2020

Tutela dei creditori: per la Corte di Giustizia è possibile proporre la revocatoria dell’operazione straordinaria


     In modo lungimirante, nell’ambito di una operazione di scioglimento di società, la Corte di Giustizia si è espressa sulla questione (sollevata dalla Corte d’Appello di Napoli) circa l’esperibilità dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ad opera dei creditori danneggiati dal conferimento patrimoniale verso le beneficiate da parte della società scissa, in considerazione della previsione ad hoc di strumenti azionabili da questi ultimi.
   La Corte di Giustizia ha chiarito che la tutela dei creditori lesi dalla scissione della società debitrice comprende anche la possibilità di proporre azione revocatoria dell’operazione straordinaria.
    Ne segue che, agli strumenti di tutela predisposti dal Legislatore italiano tramite il recepimento della sesta direttiva 82/891/Cee, tra i quali le norme sulla pubblicità, sulla possibilità di opposizione allo scioglimento, il regime di solidarietà tra scissa e beneficiarie e quello del risarcimento danni, può aggiungersi l’azione pauliana che, secondo la sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia (C-394/18,) non è quindi preclusa dall’esistenza di tali strumenti tipici.

Gennaio 2020

Il quinto della pensione, l’eterno conflitto tra il netto e il lordo:
la Suprema Corte statuisce che la quota pignorabile si calcola al netto delle ritenute fiscali


     In sede di rinvio, con la sentenza n. 1671 del 22 gennaio 2020, la Corte di Appello di Milano si esprime a proposito di un tema particolarmente dibattuto e controverso: la determinazione della quota pignorabile sulla pensione.
    In particolare, la suddetta sentenza si rifaceva a quanto espresso nella sentenza del 7 febbraio 2019 n.3648, in cui gli Ermellini hanno precisato che “il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile pari ad un quinto, va calcolato al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale”. In tal modo, si restringe l’incidenza di un pignoramento pensionistico alle somme rientranti nella disponibilità effettiva del debitore. In sede di rinvio, la Corte d’Appello meneghina, ricostruendo il quadro legislativo di riferimento -rappresentato dalla L.180/50, art.2 ed integrato dall’art.545 cpc comma 7 e s.s.- e richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia, ha ribadito che la determinazione della quota pignorabile della pensione si effettui tenendo conto dell’importo effettivamente nella disponibilità del pensionato, quindi della pensione al netto delle ritenute fiscali.

 

 

 

 

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